- Lo spray irritante consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 12 maggio 2011, n. 103 ed il cui effetto, non lesivo rispetto all’uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal
- Le caratteristiche che il dispositivo di autodifesa deve avere sono le
- contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
- avere una gittata utile non superiore a tre
- Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano che riporti: l’indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
- La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed
- Il modello di spray prescelto deve essere munito di certificazione del costruttore attestante l’utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione, nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia.
Per ogni prescrizione si rinvia al decreto del Ministro dell’Interno 12 maggio 2011, n. 103